Vizi e Difetti
- Decadenza del diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (art. 1495, primo comma, codice civile)
- Allorquando la decadenza di un diritto consegue alla mancata osservanza dell’onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell’atto.
- In tema di garanzia per vizi, eccepita dal venditore, la tardività della denuncia rispetto alla data della consegna della merce, il rigorosissimo onere della prova di avere denunziato al venditore i vizi della cosa venduta nei termini prescritti dall’art. 1495, primo comma, incombe sull’acquirente essendo questa una condizione necessaria per l’esercizio dell’azione (Cass. civ., sez. II, n. 11519/99).
- La giurisprudenza di legittimità ribadisce costantemente ed unanimemente che la denuncia dei vizi della cosa venduta ha lo scopo di mettere il venditore in condizione di poter controllare le affermazioni del compratore e di potere intervenire tempestivamente per contrastare eventuali pretese ingiuste.
- L’onere del compratore di denunziare i vizi implica anche quelle di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia” (Cass. civ., n. 440/96).
- La denuncia per vizi della cosa fatta dal compratore – oltre che essere avanzata nei termini di cui all’art. 1495 c.c. – deve obbligatoriamente contenere in modo esatto, definito, nonché puntuale tutti i vizi lamentati da quest’ultimo e “… non si può collegare un altro vizio alla denuncia fatta per un vizio diverso altrimenti verrebbe frustrata la ratio della norma …” (Cass. civ., n. 3214/77).
- Il riconoscimento dei vizi, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante la quale, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica purché univoca e convincente sia da facta concludentia che denotino inequivocabilmente il riconoscimento da parte del venditore di una situazione di fatto integrante il vizio ed alla quale la controparte riconnette la mancata o insufficiente realizzazione del suo interesse contrattuale positivo.
- La Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale solo l’impegno esplicito del venditore all’eliminazione dei vizi, nonché l’accettazione espressa del compratore, fanno sorgere il corrispondente diritto che è soggetto alla prescrizione decennale e che i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale (Cass. civ., SS.UU., 19702/2012).
- Il diritto alla garanzia per vizi della cosa è abbondantemente estinto per prescrizione della relativa azione se è chiaramente decorso il termine annuale di prescrizione di cui al terzo comma della norma contenuta nell’art. 1495 c.c. in base al quale, come noto, “… l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…”.
- Il riconoscimento dei vizi avvenuto dopo che si sia verificata la decadenza farebbe venire meno quest’ultima ma non vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione dell’azione (Cass. civ., n. 5434/96; Cass. civ., n. 5354/80).
- Nella missiva deve essere contenuta l’esplicitazione della pretesa e l’intimazione ovvero la richiesta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della controparte con l’effetto sostanziale di costituire quest’ultima in mora (tra le tante, Cass. civ., n. 18035/2010).
- La consegna di aliud pro alio si ha quando la cosa consegnata appartenga ad un genere del tutto diverso da quello pattuito, ovvero quando la cosa difetti delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico – sociale, o a quella particolare funzione che le parti abbiano assunto come essenziale (Cass. civ., n. 2712/99; Cass. civ., n. 98/99).